Una storica vetreria artistica della provincia di Macerata riceveva un decreto ingiuntivo da una banca del territorio per la somma di 29.000 euro, relativo ad un finanziamento chirografario.
Affidata la valutazione del caso al nostro Studio, in base alla ulteriore documentazione prodotta dalla vetreria riguardante un conto corrente dell’azienda, sono state fin da subito evidenziate numerose problematiche relative ai i contratti di conto corrente ed affidamento: il rapporto, infatti, nasceva nel lontano 1992 – periodo in cui l’anatocismo era certamente vietato – e dove la generica pattuizione delle commissioni di massimo scoperto ne implicava la loro indeterminatezza.
Operati gli opportuni ricalcoli e predisposta una dettagliata perizia tecnica, il decreto ingiuntivo é stato opposto sostenendo che in realtà non fosse la banca ad avanzare del denaro, bensì fosse la vetreria artistica a vantare un credito di 110.000 euro.
Nel corso della causa é quindi stata disposta una CTU che in seguito ha avuto risvolti al limite della illegalità: durante il primo incontro peritale, infatti, erano presenti oltre all’Ing. Paolo Cesari in qualità di consulente di parte di Financelab, lo stesso CTU e l’avvocato della Banca che fin da subito avevano mostrato complicità. Complicità che si é scoperto in seguito derivare da una pregressa collaborazione all’interno dell’istituto di credito: il nominato CTU, nei tre anni precedenti, era stato a libro paga della banca in qualità di probiviro ed aveva lavorato a stretto contatto con l’avvocato che ora ritrovava nella controversia.
Questo, chiaramente, ha comportato numerose difficoltà da parte del consulente della vetreria poiché ogni contestazione in merito ai conteggi del CTU (tra l’altro molto carenti dal punto di vista tecnico) veniva sminuita se non addirittura vanificata.
Ciò nonostante la sentenza é giunta puntuale all’inizio del 2018, con la piena vittoria della vetreria artistica che ha ottenuto la restituzione di 110.000 euro, di cui 29.000 a decurtazione del debito e 81.000 sotto forma di liquidità immediata, oltre al pagamento delle spese legali sostenute.
(Rif. Tribunale di Macerata – Sentenza n° 38/2018 del 11/01/2018)