Recentemente il titolare di un negozio specializzato in dispositivi per la sicurezza e l’antinfortunistica si è rivolto al nostro studio per verificare due rapporti di conto corrente sorti agli inizi del 2009.
A seguito di una nostra accurata valutazione dei contratti di conto corrente ed affidamento è emersa la presenza di interessi usurari ab origine quantificati in circa 8.400 euro: la situazione, pur lampante dal punto di vista delle irregolarità, andava attentamente valutata con riferimento ai costi che il cliente avrebbe dovuto sostenere per avviare una controversia (perizia tecnica, avvocato, tribunale, etc.).
Visto l’importo contenuto si è deciso di ricorrere all’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), un organismo di mediazione stragiudiziale che è espressione degli stessi istituti di credito (ossia pro banca), dai costi di procedura molto contenuti (la presentazione del ricorso costa 20 €), e dai tempi di risposta relativamente brevi (90 giorni teorici).
Nonostante l’ABF sia nato per risolvere le controversie con gli istituti di credito senza la necessità di appoggiarsi ad un legale o ad un consulente tecnico, la tecnicità dell’argomento nonchè la complessità della predisposizione del ricorso fanno si che sia praticamente impossibile non affidarsi ad un professionista (che ha un costo e che, pertanto, potrebbe scoraggiare i contenziosi economicamente poco rilevanti).
Dopo circa un anno e con la possibilità di una sola replica alle deduzioni della banca (ricordiamo che in un processo civile, per argomentare le proprie ragioni, vi sono oltre all’atto introduttivo, le udienze, 3 memorie, la CTU, le precisazioni delle conclusioni), l’Arbitro Bancario e Finanziario non ha accolto il ricorso perché, a suo dire, “si richiedeva una consulenza tecnica” (la classica risposta di chi non vuole prendere posizione): in realtà la nostra domanda non richiedeva alcun conteggio particolare, tant’é che la relazione tecnica a corredo del ricorso riportava la formula del TEG di Banca d’Italia con l’indicazione dei valori indicati nei contratti di affidamento. Nulla di più, un semplice conteggio che avrebbe potuto svolgere anche un bambino.
In conclusione possiamo affermare con certezza e con estrema amarezza che ricorrendo all’ABF è impossibile contestare l’usura.